IMU 2012 Circolare del Ministero delle Finanze
E stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare n.3/DF che ha chiarito solo alcuni aspetti concernenti l'applicazione dell'imposta municipale propria introdotta a decorrere dall'anno 2012, in via sperimentale, dall'art.13 del DL 201/2011. Per quanto riguarda le esenzioni la norma prevede che si applicano le esenzioni previste dall'art.7 del decreto ICI (D.Lgs. n.504 del 1992) di cui all'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i). In particolare la lettera i) prevede l'esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett.a) della L. 20 maggio 1985 n.222. La circolare allegata a pag.29 e seguenti tratta in particolare i casi legati all'utilizzo promiscuo dell'immobile in caso di esercizio di attività commerciali.
Nella sostanza è prevista: - L'esenzione IMU per gli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un'attività non commerciale; - l'abrogazione delle norme che prevedono l'esenzione per gli immobili dove l'attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente; - l'esenzione limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolga l'attività di natura non commerciale; - l'introduzione di un meccanismo di dichiarazione vincolata a direttive stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ancora da emanare) circa l'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate all'interno di uno stesso immobile. Nel caso in cui l'unità immobiliare abbia una utilizzazione promiscua (commerciale e non commerciale), l'esenzione prevista si applica soltanto alla frazione di unità, se identificabile, nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Alla restante parte dell'unità immobiliare nella quale si svolge un'attività commerciale si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art.2 commi 41,42 e 44 del DL n.262/2006, ovvero quanto previsto per le unità immobiliari appartenenti ad un immobile del gruppo E (revisione della qualificazione e della rendita) e le rendite catastali dichiarate o attribuite ai sensi dei citati commi produrranno effetti a partire dal 1 gennaio 2013. Nel caso in cui non fosse possibile procedere in tal modo, dal 1 gennaio 2013, l'esenzione si applicherà in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da un apposita dichiarazione. Per le modalità e le procedure inerenti tale dichiarazione sarà necessario attendere unapposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Circ. n. 3 2012 Ministero dell'Economia (6,257 KB)