Imu: le novità sull'esenzione per gli Enti non commerciali
Con l'emanazione delle risoluzioni n. 3/F e n. 4/F del 4 marzo 2013 il Ministero delle Finanze è nuovamente tornato a chiarire la corretta applicazione dell’esenzione Imu relativa agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e quindi anche delle Misericordie.
Con la risoluzione 3/DF il Dipartimento delle Finanze ha risposto alle richieste di chiarimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 7 del regolamento n. 200/2012. Fondamentalmente è stato chiarito che le associazioni no profit potranno beneficiare dell'agevolazione prevista anche se non hanno fatto in tempo ad adeguare, entro il 31 dicembre scorso, lo statuto o il loro atto costitutivo ai requisiti generali previsti dal regolamento. In particolare il termine, previsto dall'articolo 3 dello stesso Regolamento non è da considerarsi perentorio, una tolleranza giustificata dal fatto che non sono previste sanzioni per il mancato adempimento e in considerazione dei tempi richiesti dal processo di adeguamento. Per quanto concerne i requisiti generali per l’esenzione la risoluzione entra nel dettaglio dei requisiti generali che presuppongono, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, lo svolgimento presso l’immobile, di un'attività senza fini di lucro da parte dell'associazione che, salvo eccezioni, ne è la proprietaria. In particolare "le attivita’ istituzionali sono svolte con modalita’ non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita’ ovvero altre attivita’ istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita’ funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta’ sociale; c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attivita’ istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge." La risoluzione a tal proposito chiarisce che per "altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente", s'intendono quelle individuate dalla lettera i), comma 1, articolo 7 del D.Lgs. 504/1992, norma che definisce le esenzioni dall'Ici per gli enti non commerciali, inoltre viene considerata "analoga attività istituzionale" un'attività affine od omogeneao di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento.
Con la risoluzione 4/DF il Ministero con propria interpretazione estende l'esenzione dall'imposta municipale propria, anche agli immobili non utilizzati direttamente, ma concessi in comodato dalle associazioni no profit ad altri enti non commerciali, che svolgono riconosciute attività istituzionali senza scopo di lucro. Nella risoluzione viene sottolineato che Cassazione e Corte Costituzionale si trovano concordi nell'affermare che l'agevolazione non può prescindere dall'utilizzo del bene da parte dell'associazione che ne è proprietaria. Questo però, nel caso in cui ci si trovi in presenza di locazione dell'immobile, ipotesi che presuppone una fonte di reddito per l'ente non commerciale e la conseguente inapplicabilità dell'agevolazione. Diversamente nel caso in cui l'immobile sia in comodato. Il rapporto di comodato rappresenta un tipo di contratto essenzialmente gratuito, che non produce ricchezza e capacità economica rilevante ai fini dell'imposizione fiscale secondo criteri validi per l'Imu. In definitiva, il Dipartimento delle Finanze è favorevole all'esenzione dell'imposta municipale propria per il fabbricato dato in comodato dall'Ente non commerciale ad un'altra associazione no profit interna alla sua struttura, oppure esterna a condizione che in esso vengano svolte le attività individuate per usufruire dell'agevolazione ovvero di una delle attività previste dal comma 1, lett.i), dell'art.7 del D.Lgs: n. 504 del 1992. La motivazione sta nel fatto che il comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non costituisce una manifestazione di ricchezza e di capacità economica.
IMU Ris.n.3 2012 D.F. (187 KB)
Imu Ris. n. 4 2012 DF (248 KB)