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Rendicontazione 5 x 1000: NUOVE LINEE GUIDA

Rendicontazione 5 x 1000: NUOVE LINEE GUIDA

Agosto 30, 2013 - 09:59

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha pubblicato le nuove Linee Guida sulla rendicontazione del 5 per mille. Sono state introdotte alcune differenze rispetto a quelle precedentemente pubblicate nel dicembre 2010).
Per quanto riguarda le variazioni introdotte è necessario porre attenzione ai seguenti casi:
a) possibilità di accantonare somme per un progetto specifico: E' ora possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito specificando nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell'accantonamento e le relative delibere di approvazione. Rimane l'obbligo per le altre spese di essere effettuate entro l'anno dal ricevimento delle somme, così come restano fermi gli obblighi di rendicontazione e di annotazione nello schema di rendiconto della quota destinata all'accantonamento. La quota accantonata deve essere comunque spesa entro 24 mesi dall'incasso del 5 per mille ed entro lo stesso termine occorre redigere ed inviare un rendiconto supplementare che richiami quello precedente ed il fatto che si sta rendicontando la parte accantonata precedentemente segnalata.
b) acquisto beni mobili registrati; Le organizzazioni che utilizzano (in tutto o in parte) le somme ricevute dal 5 per mille per l'acquisto di beni mobili registrati (autovetture, ambulanze) allegano alla rendicontazione (e inviano, se le somme totali ricevute sono superiori a 20.000 euro) una dichiarazione del rappresentante legale con la quale si esplicita che per l'acquisto di detti beni non si è fruito di alcun finanziamento pubblico.
c) le risorse umane; in merito allo schema di rendiconto, si segnala che è obbligatorio allegare copia delle buste paga dei dipendenti (fino alla concorrenza della somma attribuita a questa voce) nel caso in cui le somme attribuite a questa voce superino il 50% dell'importo del 5 per mille ricevuto.
d) la data di imputazione dei costi; la data dalla quale si possono imputare i costi è quella di pubblicazione degli elenchi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e NON - come è stato finora - dalla data di pubblicazione degli stessi da parte (e sul sito) dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala che finora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha mai reso noto la data di pubblicazione sul suo sito di detti elenchi.
e) la relazione descrittiva: nella versione precedente, la relazione descrittiva era obbligatoria solo nel caso in cui fossero state impiegate risorse nei punti 4 e 5 dello schema del Ministero. Nella nuova versione, invece, è sempre obbligatorio allegare al rendiconto detta relazione.
f) l’invio della rendicontazione: la modalità di invio della rendicontazione è limitata a quella cartacea, e non è più possibile inviarla per posta elettronica certificata.
g) le alternative allo schema: le Linee Guida ammettono la possibilità per le organizzazioni, in alternativa all'invio dello schema predisposto dal Ministero, di redigere un bilancio sociale (senza obblighi di forma né di contenuto), e di comunicarne al Ministero la pubblicazione sul proprio sito nei termini previsti. Nel caso non fosse pubblicato sul sito dell'ente, lo stesso deve essere inviato nei termini previsti al Ministero.
 
Nuove linee guida rendicontazione 5x1000 (376 KB)