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ALERT: Obbligo di rendiconto dei contributi pubblici la scadenza è al 30 giugno 2020

ALERT: Obbligo di rendiconto dei contributi pubblici la scadenza è al 30 giugno 2020

Maggio 25, 2020 - 10:50

Si ricorda che il cosiddetto Decreto Crescita (decreto legge 30 aprile 2019 n.34), all’articolo 35, ha previsto lo slittamento al 30 giugno di ogni anno dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti, introdotto dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017. La pubblicazione deve essere effettuata sui propri siti internet o analoghi portali digitali (ad es. pagina “facebook”). La pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa, attualmente la Confederazione Misericordie. Lo stesso articolo del Decreto Crescita ha previsto anche una modifica relativa alle tipologie di contributi da pubblicare. Infatti, a seguito di tale modifica, non risulta più obbligatoria la pubblicazione delle somme ricevute a seguito di contratti di fornitura di beni e servizi caratterizzati da contributi a titolo di corrispettivo nonché quelli derivanti da un risarcimento dovuto dalla pubblica amministrazione.

Risulta ora obbligatoria quindi la pubblicazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da pubbliche amministrazioni nell’esercizio precedente di importo superiore a 10.000 euro anche cumulando i singoli contributi ricevuti. Il criterio da utilizzare è il criterio di cassa, ovvero gli incassi ricevuti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di vantaggi economici può esserci il caso che non si conosca il valore di quanto dato in uso o a titolo di comodato dalla pubblica amministrazione. In tali casi, in attesa di chiarimenti ministeriali, ai fini della valutazione della soglia di € 10.000 che rende obbligatoria la pubblicazione, si può far riferimento al valore normale di un bene similare sul mercato. Si consiglia comunque di inoltrare una richiesta alla pubblica amministrazione concedente affinché la stessa si esprima sul valore del bene concesso.

Devono essere pubblicati almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;

 b) denominazione del soggetto che lo ha erogato;

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

d) data di incasso;

e) causale.

ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per eventuali chiarimenti è attiva la mail consulenze@misericordie.org