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Nota Ministero del Lavoro su vidimazione registro dei volontari

Nota Ministero del Lavoro su vidimazione registro dei volontari

Giugno 01, 2021 - 10:42

Con la nota n. 7180 del 28 Maggio 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto in relazione alle modalità di tenuta del registro dei volontari “non occasionali” previsto dall’art.17, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017). In particolare il Ministero risponde alla domanda se sussista tuttora la necessità di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato del 14 febbraio 1992[1]. Il Ministero, nel ricordare che il decreto non è stato espressamente abrogato dal Codice e che la vidimazione del registro è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alterazione dei contenuti, chiarisce che l’obbligo di vidimazione permane in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale.

 

[1] Emanato in attuazione dell’art.4 della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) e del relativo obbligo assicurativo. Il decreto prevede l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.