Pubblicazioni trasparenza enti del Terzo settore: Informativa attestazione OIV e obblighi di pubblicazione
Il Legislatore, nel quadro normativo relativo alla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” contenuto nel d.lgs. n. 97/2016, ha esteso nell’ambito soggettivo di applicazione della norma anche enti di natura privata, purché con una significativa soglia dimensionale data dall’entità del bilancio non inferiore a cinquecentomila euro. Questo perché, in considerazione delle finalità istituzionali perseguite da questi enti e della possibile sussistenza di fenomeni corruttivi che li riguardano, non viene meno l’interesse generale alla prevenzione della corruzione. Conseguentemente, anche agli enti privati (con o senza personalità giuridica) sopra il limite di bilancio sopra individuato si applica la medesima disciplina, pur meno stringente e in quanto compatibile, prevista per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse e relativi alla trasparenza. La trasparenza a cui si fa riferimento è di due tipi: la prima consiste nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, la seconda consiste nell’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato. Non risulta invece necessaria la nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), con la delibera n. 192 del 7 maggio 2025 ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’attività di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al fine della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte anche di enti privati. La circolare, in buona sostanza, riepiloga quelli che sono i compiti dell’organismo di vigilanza, o degli altri organismi con funzioni analoghe (organo di controllo per gli enti del Terzo settore senza OIV) in relazione alla verifica e attestazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in vigore. Nella pratica si tratta di una serie di dati, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione e dei quali l’organo incaricato del controllo deve verificare l’esatto adempimento alle scadenze previste.
Per quanto riguarda il mondo delle associazioni, sono tenute a tale attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025, gli organismi di vigilanza, in mancanza gli organi deputati al controllo delle associazioni, o in mancanza il legale rappresentante, che hanno un bilancio superiore a 500.000 euro[1] e che svolgono:
- funzioni amministrative;
- erogano servizi pubblici[2];
- svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.
Gli obblighi di pubblicazione per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato sono:
1) Attività e procedimenti[3];
2) Bilanci[4];
3) Servizi erogati[5];
4) Altri contenuti/Accesso civico[6].
Per l’anno 2025, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, i soggetti deputati al controllo utilizzeranno l’applicazione web “Attestazioni OIV” disponibile sul sito dell’Anac. Gli stessi, oltre a documentare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025[7], predisporranno il relativo documento di attestazione che, assieme a tutti i documenti utili, verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web dell’ente, entro il 15 luglio 2025. La scheda di rilevazioni evidenzierà il grado di raggiungimento in percentuale dell’assolvimento dell’adempimento in relazione a: 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto; 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l’aggiornamento; 5) il formato.
Nel caso di perdurante inadempienza i soggetti deputati al controllo elencano, a partire dal 1° dicembre 2025, nel dettaglio i dati e le informazioni carenti nel servizio web dell’Autorità nazionale anticorruzione, rilevati al 30 novembre 2025.
L’attestazione, completa delle schede delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze è pubblicata sul proprio sito web, dandone specifica evidenza nella home page, entro il 15 gennaio 2026.
L’Anac, che è l’ente preposto a vigilare sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, potrà utilizzare l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza per contestare agli enti inadempienti la violazione delle norme sulla trasparenza degli obblighi oggetto di attestazione e chiedere conto delle iniziative assunte. All’attività di vigilanza potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza.
Gli uffici rimangono a disposizione alla mail consulenze@misericordie.org o al numero telefonico 0553261361 - 0553261200
[1] Con riferimento al requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, devono essere prese in considerazione tutte le poste del conto economico, sia quelle che si proiettano sullo stato patrimoniale che quelle aventi rilevanza solo economica. Pertanto, deve ritenersi che il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro sia da considerarsi integrato laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiori a detto importo. Una volta accertata la sussistenza del requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, gli enti sono comunque tenuti a garantire l’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione per almeno un triennio, fermo restando che ricorrano anche gli altri requisiti previsti dalla norma.
[2] Sono i servizi resi dall’ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell’amministrazione.
[3] Laddove preposti allo svolgimento di un’attività amministrativa.
[4] Si tratta della pubblicazione dei documenti relativi al bilancio preventivo e consuntivo e i loro allegati, nonché del piano degli indicatori, dei risultati attesi di bilancio e dei dati relativi al monitoraggio degli obbiettivi.
[5] Il riferimento è alla carta dei servizi o al documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, oltre ai costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, le liste di attesa.
[6] A tali fini la norma disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle PA e dai soggetti privati individuati, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e la pubblicazione di documenti.
[7] Si tratta nello specifico di dati, documenti ed informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare relativi al 31.12.2024.
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