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Riforma del Terzo settore - Imposta di registro e di bollo

Riforma del Terzo settore - Imposta di registro e di bollo

Dicembre 27, 2017 - 16:41

L'Agenzia delle Entrate, con l'emanazione della Risoluzione n. 158/E/2017, comunica che dal 1° gennaio 2018 entreranno in vigore le disposizioni previste, ai fini delle imposte di registro e di bollo dall'art. 82 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017). Conseguentemente le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione antecedente continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017. L’art. 82 del CTS prevede, fra l’altro:
- al comma 3, l’applicazione in misura fissa dall’imposta di registro (oltre che dalle imposte ipotecaria e catastale) per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82 (enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società); per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative è prevista l’esenzione dall’imposta di registro;
- al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1;
- al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1.

La Risoluzione riafferma anche le norme introdotte dal collegato fiscale (Dl 148/2017) che ha stabilito che l'efficacia delle modifiche ed abrogazioni delle norme tributarie "ante riforma" vanno corrrelate con le decorrenze delle nuove norme tributarie previsite dal Codice del Terzo settore. Conseguentemente anche l'operatività fino al 31/12/2017 della cosidetta "più dai meno versi".

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