Risoluzione Agenzia Entrate su adeguamento statuti e agevolazioni fiscali
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, ha definitivamente chiarito fugando ogni dubbio, che il mancato adeguamento dello statuto alle inderogabili norme del Codice del Terzo settore entro il 20 giugno 2020 non è condizione necessaria per il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste fino all'entrata in vigore del Codice stesso. E' quindi possibile per gli enti di adeguare lo statuto anche dopo tale termine dovendo però ricorrere sempre ai quorum previsti dall'assemblea straordinaria. L'Agenzia precisa anche che il controllo sugli statuti avverrà al momento della trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, quando pienamente operativo. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri, compreso quello delle organizzazioni di volontariato, continueranno ad essere considerati tali anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Si consiglia comunque di procedere all'adegamento dello statuto alle disposizione del Codice nel più breve tempo possibile.
Gli uffici rimangono a disposizione per gli eventuali chiarimenti.
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