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Pubblicità contributi/emolumenti

Documenti di autocertificazione delle Misericordie.


1 - Contributi pubblici - obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2024.

Il “decreto Crescita” (decreto legge 30 aprile 2019 n.34) all’articolo 35, ha previsto lo slittamento al 30 giugno di ogni anno dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti, introdotto dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017. La pubblicazione deve essere effettuata sui propri siti internet o analoghi portali digitali (ad es. pagina “facebook”). La pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa (in tal caso potete inviare una mail a sistemi@misericordie.org utilizzando i fac-simile presenti sulla pagina del sito). Lo stesso articolo del decreto Crescita ha previsto anche una modifica relativa alle tipologie di contributi da pubblicare. Infatti, a seguito di tale modifica, non risulta più obbligatoria la pubblicazione delle somme ricevute a seguito di contratti di fornitura di beni e servizi caratterizzati da contributi a titolo di corrispettivo nonché quelli derivanti da un risarcimento dovuto dalla pubblica amministrazione. Risulta ora obbligatoria quindi la pubblicazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da pubbliche amministrazioni nell’esercizio precedente di importo superiore a 10.000 euro, anche cumulando i singoli contributi ricevuti. Il criterio da utilizzare è il criterio di cassa, ovvero gli incassi ricevuti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di vantaggi economici può esserci il caso che non si conosca il valore di quanto dato in uso o a titolo di comodato dalla pubblica amministrazione. In tali casi, ai fini della valutazione della soglia di € 10.000 che rende obbligatoria la pubblicazione, si dovrà indicare il valore del bene dichiarato dall’ente pubblico che lo ha attribuito.

Devono essere pubblicati almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio (associazione);
b) denominazione del soggetto che lo ha erogato (pubblica amministrazione);
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale (motivazione del contributo ricevuto).

ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail consulenze@misericordie.org

2 - Pubblicazione compensi - Art. 14 comma 2 D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore)

A partire dal 1 gennaio le associazioni con entrate superiori a 100.000€ devono pubblicare sul proprio sito internet o portale digitale i compensi corrisposti a componenti gli organi, ai dirigenti, agli associati.

Riportiamo integralmente il testo del comma 2 dell'art. 14 del Codice:
"Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati."
La norma è sufficientemente sintetica e chiara da non aver bisogno di spiegazioni. Aggiungiamo solo che, per la specifica natura di organizzazioni di volontariato, nelle nostre associazioni le uniche figure per le quali può sussistere tale obbligo sono gli eventuali funzionari con ruolo dirigente.
La pubblicazione può essere effettuata sul sito internet dell'associazione o sulla sua pagina facebook: in allegato uno schema fac-simile utilizzabile a questo scopo
Anche in questo caso, se la Misericordia non ha nè un proprio sito nè una pagina facebook può avvalersi di questo portale della www.misericordie.it : in allegato riportiamo uno schema di autodichiarazione che potete trasmetterci, con timbro e firma del Governatore, tramite posta cartacea oppure in formato PDF alla mail sistemi@misericordie.org

Restiamo come sempre a completa disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento o di supporto alla mail consulenze@misericordie.org