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Voucher - Dall'Inps le indicazioni operative

Voucher - Dall'Inps le indicazioni operative

Febbraio 04, 2013 - 13:20

Con la circolare n.4 del 18 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire la portata delle modifiche introdotte dalla Legge 92/2012 (c.d. riforma Fornero) in merito alla particolare tipologia di attività lavorativa rappresentata di c.d. “buoni lavoro” o “voucher”. Si tratta dello svolgimento di attività occasionali, non riconducibili a contratti tipici di lavoro subordinato o autonomo e caratterizzate dalla saltuarietà dell’attività.La principale novità della norma è rappresentata dall’eliminazione delle causali soggettive e oggettive. E’ stata invece inserita una limitazione di carattere economico (è possibile attivare sempre e comunque rapporti di lavoro accessorio, purchè gli stessi non determinino, nel corso dell’anno solare, il superamento del limite di 5.000 euro di compensi (2.000 euro per gli imprenditori commerciali, intendendo chiunque operi su un determinato mercato, e i professionisti, riferiti al singolo lavoratore indipendentemente dal numero dei committenti), e nuove caratteristiche dei buoni lavoro (devono essere orari, numerati progressivamente e datati ed utilizzati entro 30 giorni dall’acquisto). Quindi i buoni lavoro possono, in linea teorica, essere utilizzati per qualsivoglia attività, fermo restando che deve trattarsi di attività meramente occasionali. L’occasionalità, in tale fattispecie, è definita con il criterio reddituale. Il ricorso ai buoni lavoro deve essere limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, è quindi escluso che un impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione. Si ricorda che i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere utilizzati entro il 31 maggio 2013 sulla base delle previgenti disposizioni.
Attenzione! La sanzione per l’utilizzo non conforme alla norma è, così come per tutte le altre tipologie contrattuali indebitamente utilizzate, la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative. Sarà quindi necessario richiedere al lavoratore una dichiarazione di non superamento degli importi massimi previsti.
 
Vaucher Inps Circ. n. 201304 (34 KB)