Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

Accesso Civico

Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza prevista dal d. lgs. n. 33/2013 è definito dall’art. 2-bis dello stesso decreto con riferimento a diverse categorie di soggetti pubblici e privati. In particolare, Confederazione nazionale delle Misericordie rientra nella fattispecie dell’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013[1]. Conseguentemente, non è escluso e deve essere garantito l’Accesso civico, sia Semplice che Generalizzato, istituto non previsto dalla disciplina generale del Terzo settore. A tal fine devono essere pubblicati sul sito, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte:

Accesso civico

Accesso civico semplice

L’istituto dell’accesso civico semplice è stato introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“decreto trasparenza”) che riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che gli enti assoggettati abbiano omesso di pubblicare in rete pur avendone l’obbligo per legge. Con lo strumento dell’accesso civico semplice chiunque può quindi vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione. Le richieste di accesso civico semplice possono essere presentate da chiunque, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazione.

Accesso civico generalizzato

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha introdotto all’art. 5, comma 2, un nuovo diritto generalizzato che consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti degli enti assoggettati, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nel nuovo art. 5-bis (esclusioni e limiti). Le richieste di accesso civico generalizzato possono essere presentate da chiunque, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazione.

Modalità di presentazione dell’istanza

La richiesta di accesso civico semplice deve essere trasmessa per PEC a confederazione@pec.misericordie.org ed indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere trasmessa per via telematica attraverso l’apposito servizio online e va indirizzata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ove conosciuto;

La richiesta di accesso può comunque essere presentata tramite PEC intestata allo stesso richiedente oppure può essere inviata, sottoscritta digitalmente dall’interessato o sottoscritta con firma autografa dall’interessato unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità, tramite  PEC, tramite posta o consegna a mano.

Informazioni

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet. Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:  segreteria.nazionale@misericordie.org

Richiesta di riesame

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. L’istanza di riesame può essere presentata via mail/PEC, oppure con raccomandata A/R indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ricorso

Avverso la decisione dell’ ente adito, il richiedente può eventualmente proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria competente”.

Normativa di riferimento

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Deliberazioni ANAC

Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;

Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».


 
 
[1] 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Registro richieste di accesso

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