L’art. 28 del Codice del Terzo settore stabilisce che “gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.”
Quindi il legislatore ha applicato in materia di responsabilità degli amministratori degli enti del Terzo settore, la disciplina prevista dal Codice civile per le società commerciali, anziché quella prevista dall’articolo 18 c.c. per gli enti senza scopo di lucro. Conseguentemente gli amministratori di un Ets dovranno adempiere ai loro doveri non più solo con la “diligenza media del buon padre di famiglia” ma dovranno adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.
Art. 2392, Codice Civile – Responsabilità verso la società
Art. 2393, Codice civile – Azione sociale di responsabilità
Art 2393-bis, Codice civile – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
Art 2394, Codice civile – Responsabilità verso i creditori sociali
Art 2394-bis, Codice civile – Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
Art. 2395, Codice civile – Azione individuale del socio e del terzo
Art 2396, Codice civile – Direttori generali