Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

Supporto alle associate

Legale

L’art. 28 del Codice del Terzo settore stabilisce che “gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.”
Quindi il legislatore ha applicato in materia di responsabilità degli amministratori degli enti del Terzo settore, la disciplina prevista dal Codice civile per le società commerciali, anziché quella prevista dall’articolo 18 c.c. per gli enti senza scopo di lucro. Conseguentemente gli amministratori di un Ets dovranno adempiere ai loro doveri non più solo con la “diligenza media del buon padre di famiglia” ma dovranno adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.