5 x 1000: aggiornamento piattaforma informatica
Vi segnaliamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il decreto n. 396 del 13 dicembre 2022, ha provveduto ad aggiornare le precedenti linee guida sulla rendicontazione del 5 x 1000[1], a seguito della messa a disposizione per gli enti beneficiari del contributo pari o superiore a 20.000 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi adempiranno agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto, realizzandosi in tal modo la dematerializzazione della documentazione amministrativa.
Si ricorda che tutti i soggetti beneficiari del contributo del 5 x 1000, indipendentemente dall’ammontare del contributo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Inoltre grava su tutti anche l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro hanno altresì l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione[2]. Gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa mediante la piattaforma dedicata[3], che sarà disponibile sul portale https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome# . Ne consegue che, con riguardo agli enti percettori di contributi pari o superiori a 20.000 euro, non saranno accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma: pertanto, in tali casi, i rendiconti trasmessi a mezzo posta (pec o raccomandata) non verranno presi in considerazione. Tali enti saranno obbligati anche a pubblicare sul proprio sito web[4], entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice.
Gli enti percettori di somme inferiori a 20.000 euro continueranno ad adempiere all’obbligo di redazione del rendiconto mediante le modalità e la modulistica contenute nel precedente decreto n. 488/2021[5]. Viene altresì confermato che tali soggetti non hanno l’obbligo di pubblicare il rendiconto sul proprio sito internet, ma tale pubblicazione viene raccomandata in quanto contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza dell’ente. Le disposizioni contenute nelle linee guida si applicano a partire del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2021.
Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail consulenze@misericordie.org oppure telefonare al n. 0553261361
[1] Introdotte dal decreto MLPS n. 488 del 22 settembre 2021. Si veda la circolare confederale dell’8 ottobre 2021.
[2] Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei singoli giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibito qualora il Ministero ne faccia richiesta.
[3] Utilizzando il modello trasposto, nella sua nuova veste, nella piattaforma digitale.
[4] Entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito web, gli stessi enti beneficiari di contributi non inferiori a 20.000 euro, dovranno assolvere all’obbligo di comunicazione di avvenuta pubblicazione accedendo alla piattaforma dedicata e seguendo le istruzioni di compilazione presenti nel decreto ministeriale e nel manuale utente disponibile nella pagina dedicata: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspx
[5] Si veda la circolare confederale dell’8 ottobre 2021.