8n2fte - w6g59w - rwquxm - fzmt76 - 9kru5t - as89wm - zwvrff - dlokop

5 per mille: pubblicate le nuove Linee guida sulla rendicontazione

5 per mille: pubblicate le nuove Linee guida sulla rendicontazione

Ottobre 07, 2021 - 11:17

Con il decreto direttoriale n.488 del 22 settembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato le nuove “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del Terzo settore”. Le linee guida hanno lo scopo di agevolare l’adempimento dell’obbligo di rendicontazione indicando, le modalità operative per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa e introducendo altresì l’apposita modulistica. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2020.

Si riassumono i principali adempimenti introdotti, rimandando alla lettura delle linee guida:

  • Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo;
  • A tal fine devono essere utilizzati esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da compilare in modalità digitale[1];
  • Il rendiconto[2] e la relazione devono essere conservati presso la sede legale per 10 anni[3], unitamente ai relativi giustificativi di spesa;
  • Solamente gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000 hanno anche l’obbligo di trasmettere[4], via pec, il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione. Non devono essere inviati i giustificativi di spesa ma devono essere conservati ed esibiti a richiesta dei soggetti preposti agli accertamenti;
  • Viene posto un ulteriore obbligo pubblicitario a carico dei beneficiari di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto unitamente alla relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice[5]. La pubblicazione sul sito web è facoltativa per gli enti che hanno percepito un contributo inferiore a € 20.000:

 

Il rendiconto è suddiviso in tre parti: una prima parte relativa alla “Scheda anagrafica e informazioni generali”, una seconda attinente al “Rendiconto spese sostenute” e una terza parte inerente ai “giustificativi di spesa[6]”. Relativamente ai giustificativi di spesa è necessario allegare un elenco (anche in forma tabellare), a supporto di ciascuna macrovoce del modello.

La relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva e deve contenere una prima parte (massimo una pagina), atta a fornire una breve presentazione dell’ente, con l’indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge e una seconda parte, con la funzione di rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente, a supporto degli importi esposti nel modello di rendiconto e dell’elenco dei giustificativi di spesa, le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute.

Le linee guida forniscono indicazione anche circa l’ammissibilità e inammissibilità delle spese disponendo che le stesse dovranno essere:

  • Pertinenti alle attività statutarie di interesse generale[7] svolte dall’ente e coerenti con le finalità statutarie perseguite;
  • Effettive, ovvero realmente pagate[8], ad eccezione degli eventuali importi inseriti nella macrovoce “accantonamento”;
  • Comprovabili, ovvero giustificate da apposita documentazione[9];
  • Tracciabili, pertanto i pagamenti effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno, dovranno essere accompagnati da contabili bancarie riconducibili all’ente e alla spesa sostenuta. In caso di pagamenti con assegno è necessario conservarne una copia. L’uso del contante è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente[10] ed è espressamente escluso nei casi di erogazione sia a proprie articolazioni territoriali che verso terzi;
  • Contabilizzate, quindi registrate nella contabilità dell’ente beneficiario;
  • Legittime, ovvero conforme alla normativa in materia di cinque per mille (D.Lgs. n. 111/2017 – D.P.C.M. 23 luglio 2020);
  • Effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo, fatta eccezione per gli eventuali importi inseriti nella macrovoce “accantonamento”, con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti a ciascun beneficiario. I documenti giustificativi devono essere annullati con dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “contributo cinque per mille” e l’anno finanziario di riferimento. Attenzione: nel rendiconto possono essere inserite solo le spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari, ecc.) se non per la parte residua rimasta a carico dell’ente.

Non possono essere rendicontate:

  • le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille;
  • le uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari;
  • le somme in pagamento di multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;
  • le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti;
  • le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente;
  • l’IVA a meno che non sia rimasta effettivamente a carico dell’ente

Le linee guida proseguono con alcune esemplificazioni[11], molto utili, inerenti la classificazione per tipologia di spesa, evidenziando quale debba essere il contenuto della relazione e la documentazione di spesa da conservare.

Relativamente alla casistica legata agli “Accantonamenti”, la macrovoce 5 del modello di rendiconto (Mod. “A”) prevede la possibilità, in presenza di progetti pluriennali, di durata massima triennale, e a fronte di una preventiva ed apposita deliberazione dell’organo statutariamente competente, di accantonare temporaneamente l’intero contributo ricevuto o una parte di esso, rinviandone l’utilizzo fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di accredito dello stesso, con successiva rendicontazione nell’apposito modello di rendicontazione dell’accantonamento (Mod. “B”).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è titolare dei controlli sul corretto impiego delle risorse erogate a titolo di cinque per mille. Il controllo è espletato attraverso la richiesta di eventuale documentazione o informazioni aggiuntive o tramite verifiche amministrativo-contabili presso le sedi degli enti beneficiari.

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero L.P.S. diffida il beneficiario ad adempiere assegnando un termine di trenta giorni. In caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito. Lo stesso Ministero può provvedere, nei casi di non adempimento della normativa inerente il cinque per mille[12], al recupero della somma erogata, con obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo,, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione e maggiorato dagli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

 

Per eventuali chiarimenti potete inviare una mail a consulenze@misericordie.org o telefonare al numero 0553261361.

 

[1] Modelli disponibile sul sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata alla “Rendicontazione del contributo”.

[2] Datato e sottoscritto dal Legale rappresentante.

[3] Decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

[4] All’indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5x1000@pec.lavoro.gov.it, unitamente alla copia del documento del Legale rappresentante, indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (ad es. “rendiconto”, “integrazione rendiconto”, “accantonamento”, ecc) e l’anno finanziario di riferimento.

[5] Nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

[6] Sono da indicare per ogni giustificativo: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione (ove presente), la tipologia, l’importo imputato al cinque per mille, la data di pagamento.

[7] Conseguentemente non potranno essere a tali fini rendicontate le spese relative alle attività diverse ex art. 6 Codice del terzo settore.

[8] Il rendiconto deve essere redatto secondo il criterio di cassa.

[9]Da appositi documenti fiscali (ad esempio fatture, buste paga, ricevute, ecc.), o da documenti contabili di valore probatorio equivalenti inerenti alla specifica natura della spesa (es. copia dei bonifici).

[10] Il decreto n. 124/2019 ha stabilito la soglia consentita del pagamento in contanti a 2.000 euro che diventeranno € 1.000 a partire da gennaio 2022.

[11] In particolare il riferimento è alle “Risorse umane”, “Spese di funzionamento”, “Spese per acquisto di beni e servizi”, “Spese per attività di interesse generale”, “Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione”, “Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati”, “Erogazioni a terzi”, “Erogazioni a persone fisiche”, “Altre spese per attività di interesse generale”, “Accantonamento”.

[12] a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all’art. 16, comma 3;

c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;

e) qualora, a seguito di controlli, l’ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;

f) qualora l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime.