5 per mille: Pubblicato il nuovo decreto che regola modalità e termini di accesso.
Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.231 del 17 settembre 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 “Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.
Il decreto prevede che il cinque per mille possa essere destinato, in base alla scelta del contribuente, al sostegno anche degli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In attesa della istituzione di detto registro viene previsto che detta disposizione abbia effetto “a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore”.
Per quanto riguarda le novità del decreto si segnala:
- la possibilità per gli enti del Terzo settore di indicare già in sede di iscrizione al RUNTS, per via telematica, la volontà di accedere al cinque per mille. Resta salva la possibilità di accreditarsi successivamente entro la data del 10 aprile.
- Relativamente alla pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti al cinque per mille le competenti Amministrazioni dovranno provvedervi entro il 20 aprile di ogni anno con la possibilità per il legale rappresentante di richiedere rettifiche/variazioni entro il 30 aprile. Al 10 maggio il “nuovo” termine per la pubblicazione degli elenchi definitivi, mentre entro il successivo 31 dicembre ciascuna Amministrazione pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli ammessi e degli esclusi, trasmessi entro la stessa data all’Agenzia delle entrate.
- Il decreto conferma il carattere permanente degli elenchi del cinque per mille: non occorrerà, infatti, presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva (adempimenti necessari solo in caso di variazioni significative come nel caso di modifica del rappresentante legale dell’ente).
- L’importo minimo erogabile passa da 12 a 100 euro. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno corrisposte all’ente indicato dal contribuente ma verranno ripartite tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse da ciascun contribuente.
- Relativamente agli obblighi di trasparenza entro un anno dall’erogazione delle somme tutti gli enti beneficiari saranno tenuti a redigere un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali dovrà risultare l’effettivo utilizzo di quanto percepito. Tali documenti dovranno poi essere pubblicati sul sito web e trasmessi all’Amministrazione competente. Restano esclusi dall’invio, salvo richiesta, i soggetti beneficiari di somme inferiori a 20mila euro, che dovranno conservare per dieci anni i documenti redatti. Per gli enti che non procedono all’invio della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta scatta una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito. Le amministrazioni che saranno tenute, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, a pubblicare in un’apposita sezione del proprio sito gli elenchi dei soggetti che hanno ricevuto le somme e il relativo importo.
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