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Bonus sanificazione all’avvio delle nuove domande

Bonus sanificazione all’avvio delle nuove domande

Ottobre 08, 2021 - 10:54

Il “Decreto Sostegni-bis[1]” ha riproposto il credito d’imposta correlato alle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale[2]. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 191910 del 15 luglio 2021 ha previsto che le domande possano essere inviate, esclusivamente con modalità telematica[3] e utilizzando il modello di comunicazione allegato al provvedimento, dal 4 ottobre 2021 e fino al 4 novembre 2021.

Il credito d’imposta è nella misura del 30% delle spese sostenute[4] nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito spetta nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo di 200 milioni[5] per il 2021.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. in compensazione nel modello F24[6], a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che ne stabilisce la percentuale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi, né per il calcolo del ROL.

Per eventuali chiarimenti potete inviare una mail a consulenze@misericordie.org o telefonare al numero 0553261361.

 

[1] D.L. n. 73/2021, art.32.

[2] Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

[3] Direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

[4] Per gli enti non commerciali in contabilità ordinaria si deve far riferimento al criterio di competenza, per i restanti al criterio per cassa.

[5] Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

[6] Verrà istituito un apposito codice tributo per l’utilizzo del credito.