8n2fte - w6g59w - rwquxm - fzmt76 - 9kru5t - as89wm - zwvrff - dlokop

Contributi pubblici e aggiornamento dati al Runts, obbligo di pubblicazione.

Contributi pubblici e aggiornamento dati al Runts, obbligo di pubblicazione.

Maggio 15, 2024 - 12:12

 

- entro il 30 giugno 2024[1] è obbligatoria la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2023, obbligo introdotto dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017. La pubblicazione deve essere effettuata sui propri siti internet o analoghi portali digitali (ad es. pagina “facebook”). La pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa   (in tal caso potete inviare una mail a sistemi@misericordie.org utilizzando i fac-simile presenti sulla pagina del sito https://www.misericordie.it/pubblicita-contributi-emolumenti).

Si ricorda che:

  • non risulta obbligatoria la pubblicazione delle somme ricevute a seguito di contratti di fornitura di beni e servizi caratterizzati da contributi a titolo di corrispettivo[2], nonché quelli derivanti da un risarcimento dovuto dalla pubblica amministrazione;
  • Risulta obbligatoria la pubblicazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da pubbliche amministrazioni nell’esercizio precedente, di importo superiore a 10.000 euro, anche cumulando i singoli contributi ricevuti[3].
  • Il criterio da utilizzare è il criterio di cassa, ovvero gli incassi ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno[4].

In caso di vantaggi economici di natura non monetaria[5] può esserci il caso che non si conosca il valore di quanto dato in uso o a titolo di comodato dalla pubblica amministrazione. In tali casi, ai fini della valutazione della soglia di € 10.000 che rende obbligatoria la pubblicazione, si dovrà indicare il valore del bene dichiarato dall’ente pubblico che lo ha attribuito.

Devono essere pubblicati almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio (associazione);

b) denominazione del soggetto che lo ha erogato (pubblica amministrazione);

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

d) data di incasso;

e) causale (motivazione del contributo ricevuto).

ATTENZIONE: l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

 

- Entro il 30 giugno 2024 le organizzazioni di volontariato devono procedere all’aggiornamento dei dati presenti sul Registro unico nazionale del Terzo settore, con riferimento al 31 dicembre 2023. L’adempimento è prescritto dall’art. 20, comma 1 del D.M. n. 106 del 15/9/2020[6]. La norma prevede che, successivamente all’iscrizione, ciascun ente del Terzo settore è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni relative:

  • al numero dei soci a cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti tra numero persone fisiche e identificazione in caso di enti non persone fisiche con indicazione, in questo secondo caso, se iscritti alla medesima sezione del Runts;
  • il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
  • il numero di volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
  • il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
  • l’indirizzo del sito internet, se disponibile.

Per l’aggiornamento gli enti devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.

Oltre all’obbligo di aggiornamento dati, gli enti sono tenuti al deposito del bilancio e dei rendiconti di ciascuna raccolta fondi occasionale, oltre all’aggiornamento dei dati originariamente inseriti (per i nuovi iscritti al Runts) o trasmigrati dai precedenti registri del volontariato[7] entro gli stessi termini e scadenze.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nel rispetto dei termini, l’ufficio del Runts diffida l’ente ad adempiere all’obbligo, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni decorsi inutilmente i quali l’ente viene cancellato dal Registro e perde lo status di organizzazione di volontariato. Alla cancellazione dal Registro si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di omissione di comunicazioni o depositi obbligatori prevista dall’art. 2630 codice civile, a carico del legale rappresentante da 103 euro a 1.032 euro.

Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail consulenze@misericordie.org oppure telefonare al n. 0553261361.

 

[1] La scadenza del 30 giugno, che cade di domenica, è validamente adempiuta entro il 1° luglio 2024.

[2] Ovvero in presenza di un rapporto caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene/servizio e il pagamento di un corrispettivo, una retribuzione per un incarico ricevuto.

[3] Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Infatti l’adempimento riguarda i rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il contributo del cinque per mille, rientrando tra i vantaggi aventi “carattere generale”, non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame.

[4] Non assume rilevo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

[5] Ad esempio la fruizione di locali di proprietà di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito.

[6] Decreto che definisce, tra le altre, le procedure di iscrizione e deposito atti al Runts.

[7] Ai sensi dell’art. 48 del Codice del terzo settore devono necessariamente risultare le seguenti informazioni minime: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale (con indicazione di eventuali sedi secondarie), la data di costituzione, l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita iva, l’eventuale possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo, la generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente, la generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Tali informazioni minime devono essere integrate con altre obbligatorie, previste dall’art.8, comma 6, D.M. n. 106/2020, quali: l’indirizzo di posta elettronica certificata, le attività di interesse generale effettivamente esercitate, la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse, le modifiche dell’atto costitutivo e le eventuali operazioni straordinarie, le generalità degli organi di controllo e revisione (qualora obbligatori), con le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso di requisiti professionali previsti. In tali casi la comunicazione dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.