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Linee guida per la raccolta fondi – pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Linee guida per la raccolta fondi – pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Luglio 26, 2022 - 12:51

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022, le linee guida per la raccolta dei fondi degli enti del Terzo settore. Le raccolte fondi sono state disciplinate dall’articolo 7 del Codice del Terzo settore[1] e sono definite quali “.. il complesso delle attività e delle iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”. Differentemente rispetto alla previgente normativa, le attività di raccolta fondi possono essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore[2], impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. In caso di raccolte fondi non occasionali le entrate dovranno essere sottoposte a tassazione diretta e indiretta.

Attenzione: E’ obbligatoria la rendicontazione delle raccolte fondi organizzate nell’anno precedente e la pubblicazione dei rendiconti, entro il 30 giugno di ogni anno, sul portale del Registro unico nazionale del Terzo settore. In caso di mancato od incompleto deposito nel rispetto dei termini previsti, l’ufficio del Runts diffida l’ente ad adempiere assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.

Le linee guida, che si ispirano ai principi di trasparenza, verità e correttezza, inseriscono alcune prescrizioni, a carico dell’ETS che effettua raccolte di fondi, che vi riassumiamo per quanto ritenuto da evidenziare:

  • Devono essere esplicitati alcuni elementi della raccolta quali:
    • oltre alla figura del Legale rappresentante dell’ente l’indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni;
    • l’indicazione della durata delle raccolte, dell’ambito territoriale e, se possibile, dell’ammontare progressivo dei proventi raccolti;
    • le categorie di beneficiari ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;
    • nel caso la raccolta sia organizzata per la realizzazione di un progetto specifico, l’indicazione dell’obiettivo e i tempi per la realizzazione del progetto nonché l’eventuale destinazione dei fondi nel caso il progetto non possa essere realizzato o, al contrario, l’eventuale destinazione delle eccedenze;
    • le modalità con le quali eseguire la donazione e i relativi eventuali benefici fiscali.
  • Devono essere diffuse informazioni veritiere in merito alla raccolta fondi, dovranno essere rispettate le normative privacy;
  • Le risorse raccolte dovranno essere utilizzate per sostenere finanziariamente le attività di interesse generale[3]. Conseguentemente le raccolte non possono essere utilizzate per finanziare la realizzazione di attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore;
  • Le raccolte fondi possono essere realizzate sia ricorrendo a risorse proprie (volontari e/o lavoratori) sia ricorrendo a terzi, anche avvalendosi di figure specializzate nel fundraising. In ogni caso le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti[4].

In relazione agli obblighi di rendicontazione le linee guida ricordano che gli enti del Terzo settore che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 600/1973[5], dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’obbligo si estende anche agli enti che si avvalgano dei regimi forfettari di determinazione del reddito.

Se siamo in presenza di raccolte fondi continuative si avranno i seguenti casi a seconda del modello di bilancio utilizzato dall’ente:

  • Rendiconto gestionale: utilizzo modello B[6], apposita sezione C1, oltre all’obbligo di fornire apposita descrizione, nella relazione di missione al punto 24), dell’attività di raccolta da allegare al bilancio;
  • Rendiconto per cassa: utilizzo modello D, apposita sezione C1.

Nel caso di raccolte fondi occasionali, indipendentemente dalla dimensione economica dell’ente, oltre alla compilazione della corrispondente voce del rendiconto gestionale (modello B, voce C2) o del rendiconto di cassa (modello D, voce C2), l’ente dovrà allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi (redatti secondo lo schema allegato alle Linee Guida), una relazione descrittiva[7] delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo nel quale si è svolta la raccolta, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.

Sono previste specifiche disposizioni[8] in relazione ai beni in natura ricevuti in donazione con l’attività di raccolta fondi.

Le linee guida forniscono al loro interno anche un quadro di massima delle diverse tecniche attraverso le quali procedere alla raccolta fondi e i modelli da utilizzare in relazione alle diverse forme di rendicontazione utilizzate.

Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail consulenze@misericordie.org oppure telefonare al n. 0553261361.

 

[1] Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

[2] Non vi è ad oggi una definizione ufficiale di modico valore. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che nella pratica applicazione debba farsi riferimento agli usi commerciali, restando comunque esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo.

[3] Elencate all’articolo 5 del Codice del Terzo settore.

[4] L’ente deve individuare e quantificare il rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione.

[5] Correttezza delle scritture contabili e conservazione della documentazione fino al termine di definizione degli accertamenti tributari.

[6] Di cui al D.M. Lavoro e Politiche sociali 5 marzo 2020.

[7] Nella relazione illustrativa dovranno essere esplicate in dettaglio le macrovoci inserite all’interno di ciascun rendiconto, specificando, ad esempio, con riferimento alle entrate il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre associazioni, società, ecc.), oppure con riferimento alle voci di uscita il numero e il costo unitario dei beni di modico valore acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese di cancelleria, noleggio stand, utenze, assicurazioni, ecc.

[8] Decreto Interministeriale del 28 novembre 2019.