Obbligo di pubblicità per i contributi pubblici ricevuti dalle associazioni
Con l'entrata in vigore, dal 29/8/2017 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), è stato disposto un nuovo obbligo di pubblicità da parte degli enti che ricevono contribuzioni pubbliche. Infatti, le onlus, le fondazioni e le associazioni in generale,quindi anche le Misericordie, destinatarie nell’arco dell’anno di contributi superiori a 10.000 euro erogati da amministrazioni pubbliche territoriali e non, e da società partecipate da amministrazioni pubbliche, devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno nei propri siti, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporterà la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data nel quale la pubblicità doveva essere fatta.