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Polizza Volontari - Decreto Ministero Sviluppo economico

Polizza Volontari - Decreto Ministero Sviluppo economico

Febbraio 17, 2022 - 15:08

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico, con il quale sono stati individuati i meccanismi assicurativi semplificati e la disciplina dei relativi controlli in materia di obblighi assicurativi[1] nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets). Il decreto in questione conferma in larga parte il quadro normativo precedente[2] e introduce alcune novità. In particolare si ricorda e si evidenzia che:

  • Gli Ets che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. Per volontari si intendono i soggetti che svolgono la loro attività, anche in modo occasionale[3], per il tramite degli Ets. L’obbligo assicurativo ricade sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”;
  • Le polizze assicurative, possono essere “collettive” o “numeriche” e, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento ai soggetti riferibili al registro dei volontari “non occasionali” e alla documentazione relativa ai” volontari occasionali”;
  • Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro.  Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione;
  • Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di “volontari occasionali”, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, secondo le modalità previste per i volontari non occasionali, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza;
  • Gli Ets devono predisporre e tenere aggiornato un registro dei volontari “non occasionali”. Al fine di garantirne l'operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. Gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte;
  • Nel registro l'ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario: il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente, la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro. Gli enti devono comunicare tempestivamente all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati nelle modalità e nei tempi concordati con l'impresa assicuratrice. Ove l'ente abbia istituito un’apposita sezione separata del registro dedicata ai volontari occasionali devono essere indicati i medesimi dati previsti per i volontari non occasionali e sono tenuti a conservarli e metterli a disposizione dell'impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.
  • Gli enti sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell'ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.

 

Per eventuali chiarimenti potete inviare una mail a consulenze@misericordie.org oppure contattare gli uffici al numero telefonico 0553261361.

 

[1] L’art. 18 del Codice del Terzo settore ha confermato l’obbligo per gli Ets che si avvalgono di volontari di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

[2] Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992 viene abrogato.

[3] E’ ad oggi pacifico che una persona possa svolgere attività di volontariato per un Ets senza essere necessariamente associata allo stesso. Ad oggi, né il Codice del Terzo settore né il decreto in commento contengono criteri diretti a determinare l’occasionalità delle prestazioni, a parte precisare che possono essere tali quelli impiegati in eventi o manifestazioni in generale.

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