8n2fte - w6g59w - rwquxm - fzmt76 - 9kru5t - as89wm - zwvrff - dlokop

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle “Attività diverse”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle “Attività diverse”

Luglio 27, 2021 - 10:55

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021, è stato posto un altro tassello fondamentale alla operatività della riforma del Terzo settore. Si tratta del tanto atteso decreto ministeriale che va a definire il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. La pubblicazione conferma che, come anticipato nei mesi precedenti dalle bozze in circolazione, la natura strumentale delle attività diverse (di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore) non è conseguenza del tipo di bene prodotto o scambiato, bensì del loro essere finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore. Le attività diverse, pertanto, sono concepite anche come uno strumento di autofinanziamento dell’ente. Conseguentemente a tale impostazione il decreto prevede che le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente del Terzo settore. Il decreto delimita anche il concetto di secondarietà delle attività diverse che si avvera qualora, in ciascun esercizio, ricorra, a scelta, una delle seguenti condizioni:

a)        i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;

b)       i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del terzo settore.

Nel computo delle percentuali sopra evidenziate, rientrano tra i costi complessivi dell’ente anche:

a)        i costi figurativi relativi all’impiego dei volontari iscritti nell’apposito registro, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b)       le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c)        la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti, l’ente del Terzo settore ha l’obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente. Inoltre l’ente è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente. Così, ad esempio, se applicando il criterio di cui alla lettera a), l’ente abbia in un determinato esercizio conseguito ricavi da attività diverse, pari al 40% delle entrate complessive, l’ente dovrà nell’esercizio successivo avere un rapporto non superiore al 20%, in modo tale da recuperare lo sforamento del 10% dell’esercizio precedente. Lo stesso accade nel caso in cui il criterio applicato sia quello di cui alla lettera b). Se, ad esempio, in un determinato esercizio l’ente dovesse avere ricavi da attività diverse pari al 70% dei costi complessivi, nell’esercizio successivo dovrà rispettare un rapporto non superiore al 62%, in modo tale da rientrare nello sforamento del 4% precedente. In caso di omessa segnalazione o mancato rispetto del “rientro” l’ufficio del Runts territorialmente competente, dispone la cancellazione dell’Ente dal Registro del Terzo settore.

Sia le novità introdotte dal decreto che la nuova disciplina fiscale del Terzo settore saranno oggetto di prossimi interventi formativi, in videoconferenza ed in presenza, all’interno del progetto “HOPE – House of people”.

Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail consulenze@misericordie.org oppure telefonare al n. 0553261361.