Riforma del Terzo Settore - Prime indicazione sul periodo transitorio
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese, con la circolare prot. 34/0012604 del 29/12/2017, ha fornito le prime indicazioni in relazione al periodo transitorio di applicazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2018), valide fino all’entrata a regime del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). La circolare ribadisce che:
- L'articolo 101, comma 2 assegna alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS un termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice medesimo (3 agosto 2017), al fine di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla nuova normativa, attraverso, peraltro, lo strumento dell'assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento.
- Il legislatore ha espressamente diversificato, sotto il profilo temporale, l'efficacia applicativa di talune disposizioni. Più specificamente, in materia fiscale, l'articolo 104, comma 1 prevede che le disposizioni in esso indicate (Titoli di solidarietà, Social Lending, Social Bonus, Imposte indirette e Tributi locali, Detrazioni e Deduzioni per erogazioni liberali, Redditi immobili per ODV e APS) si applichino a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2017: in ogni caso, tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice, fatta salva l'applicazione transitoria sopra cennata, potranno essere applicate solo una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea. Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione solo successivamente all'operatività del registro unico nazionale. Fino all'operatività di quest'ultimo registro, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Nelle more dell'istituzione del registro unico il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
- Non essendo operativo il registro unico nazionale, non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22: limiti patrimoniali minimi fissati dal comma 4 del medesimo articolo (€ 15.000 per le associazioni) potranno tuttavia costituire, in assenza di puntuali disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione discrezionale dell'organo competente sull'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'ente.
- L'articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l'obbligo di adottare il bilancio sociale, da redigersi secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al termine di un articolato percorso consultivo. Fino all'emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore assuma carattere facoltativo.
- Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione.
- L'applicazione della norma di cui all'articolo 14,comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.
Per eventuali chiarimenti potete contattare il Dott.Mario Di Bella al n. 0553261361 oppure alla mail m.dibella@misericordie.org oppure alla mail fiscale@misericordie.org .
Allegato | Dimensione |
---|---|
DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-diritto-transitorio.pdf | 510.85 KB |