Collaborazioni a progetto- Chiarimenti operativi dal Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 in materia di collaborazioni a progetto. Secondo le nuove disposizioni “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a far data dal 18 luglio 2012, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”. Sono stati eliminati i riferimenti a “programmi di lavoro o fasi di esso”. Il progetto deve essere “funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale” attraverso l’individuazione del suo contenuto caratterizzante”. Il risultato finale è cioè parte integrante del progetto ed è un elemento necessario ai fini della sua validità. Sarà inoltre necessario che il progetta non consista “in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”. Ciò conferma la cosidetta specificità del progetto che si raggiunge quando lo stesso progetto è caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi. Il progetto inoltre “non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi” che sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. Sono quindi necessari, ai fini della validità del progetto, margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti assegnati. Sulla base delle suesposte precisazioni il Ministero fornisce, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco di attività difficilmente inquadrabili nei contratti a progetto e che saranno, in caso di verifica ispettiva, ricondotti al lavoro subordinato. Per quanto concerne il corrispettivo la norma dispone che deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta e “non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività (…) in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati”. Per quanto concerne il versante sanzionatorio, la norma prevede che la mancata individuazione del progetto (o un progetto che sia carente dei requisiti indicati) determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato. Particolare è il caso del collaboratore a progetto che esegue le prestazioni in maniera non autonoma, bensì con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati; in questo caso, opera una “presunzione relativa di subordinazione”, suscettibile di prova contraria da parte del committente, il quale potrà quindi dimostrare in giudizio la genuinità della collaborazione. La presunzione non opera invece per le prestazioni di elevata professionalità meglio declinate dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale mediante specifiche clausole.
contratti a progetto inps circ n 29 2012 (1,225 KB)