Tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione - Recepita la Direttiva UE
Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs 9 novembre 2012 n.192, che ha recepito la direttiva comunitaria 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma si applica in generale, ad eccezione delle procedure concorsuali, "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" effettuata "tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni. Conseguentemente alla scadenza dei termini previsti dalla disciplina il creditore avrà il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo l'impossibilità del debitore di non poter pagare per causa a lui non imputabile. La previsione di clausole gravemente inique in danno del creditore, in materia di pagamenti ed interessi, saranno considerate nulle. Nel particolare la norma dispone che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o di una richesta di pagamento equivalente, da parte del debitore. Il termine di 30 giorni è raddoppiato (quindi 60 giorni) per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Le imprese private possono derogare al termine legale di 60 giorni, ma se fissano termini superiori a 60 giorni, le relative clausole sono lecite solo a condizione che siano pattuite per scritto e non siano gravemente inique per il creditore. Quando il debitore è una pubblica amministrazione, alle parti non è consentito superare il termine dei 60 giorni. In caso di mancato pagamento gli interessi moratori decorreranno, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno succesivo alla scadenza del termine di pagamento. Salvo diverso accordo tra le parti (che in ogni caso non può essere gravemente iniquo o escludere totalmente l'applicazione degli interessi di mora), essi sono determinati nella misura legale, pari al tasso di riferimento determinato con decreto maggiorato di otto punti. In aggiunta, al creditore è riconosciuto un rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme oltre ad un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.
Si evidenziano inoltre altre due importanti novotà connesse all'argomento dei pagamenti, ovvero la certificazioni dei crediti scaduti da parte della P.A. che deve essere fornita non più nel termine originario dei 60 giorni, bensì entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza e la possibilità di compensare i crediti scaduti verso la P.A. (in origine solamente con regioni ed Enti locali) con i debiti tributari e previdenziali. Le modalità di compensazione sono stabilite dal D.M. 25.06.2012.
In allegato la normativa di riferimento.
Ritardo pagamenti - D.Lgs. 9 novembre 2012 (62 KB)
Compensazione crediti - Decreto 19 ottobre 2012 (43 KB)
compensazione crediti - decreto 25 giugno 2012 (79 KB)
Certificazione crediti - Decreto 24 settembre 2012 (71 KB)
Certificazione crediti - Decreto 19 ottobre 2012 (64 KB)