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ACCISE - Ulteriore aumento aliquote

ACCISE - Ulteriore aumento aliquote

Dicembre 12, 2011 - 14:01

Sul S.O. n.251/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 6 dicembre 2011 è stato pubblicato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entrato in vigore il giorno stesso giorno della sua pubblicazione nel quale all’articolo 15 del medesimo, viene previsto l’incremento delle aliquote di accisa sui carburanti: In particolare, a partire dal 6 dicembre 2011:a) l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo viene fissata nella misura di euro 704,20 per mille litri di prodotto (da euro 622,10 per mille litri);b) l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante viene fissata nella misura di euro 593,20 per mille litri di prodotto (da euro 481,10 per mille litri);c) l’aliquota di accisa sui GPL usati come carburante viene fissata nella misura di euro 267,77 per mille chilogrammi di prodotto (da euro 227,77 per mille chilogrammi);d) l’aliquota di accisa sul gas naturale per autotrazione viene fissata nella misura di euro 0,00331 per metro cubo di prodotto (da euro 0,00291 per metro cubo).Va da sé che le suddette aliquote di accisa sostituiscono quelle, vigenti dal 1° novembre u.s., stabilite con la determinazione n. RU127505, del 28.10.2011 nonché quelle fissate dall’art.34, comma 4, della legge 12.11.2011, n.183 (Legge di stabilità 2012) che, invece, sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2012.Ai sensi del comma 2 dell’articolo in questione, a partire dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo viene fissata nella misura di euro 704,70 per mille litri e l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante viene fissata nella misura di euro 593,70 per mille litri.Il comma 3 stabilisce che, rispetto agli aumenti suddetti sulle benzine, non trovi applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23.12.1996, n. 662, per effetto del quale, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell’aliquota di accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l’imposta regionale suddetta.